IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa civile RG.
  n. 113/1998,  promossa da stabilimento tipografico di Ernesto Prati
  &  C.  S.a.p.a.,  in persona del legale rappresentante pro-tempore,
  rappresentata  e  difesa  come  da  mandato  a margine dell'atto di
  citazione  dall'avv. A.  Cortimiglia,  con  studio in Piacenza, via
  Gregorio  X  n. 42  contro  consorzio  di  bonifica  Bacini  Tidone
  Trebbia,   in   persona   del   commissario   regionale   e  legale
  rappresentante  dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come
  da  mandato in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti
  Gian  Paolo  Nascetti  e  Alessandro Miglioli e presso lo studio di
  quest'ultimo   in   Piacenza,   via   Vescovado   3,  elettivamente
  domiciliato,  avente  ad  oggetto:  restituzione  somma a titolo di
  contributi consortili.
                         Osservato in fatto
    Con  atto  di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 1998,
  la  societa' attrice conveniva in giudizio il consorzio di bonifica
  Bacini  Tidone  Trebbia  per sentire dichiarare e accertare che gli
  immobili  posseduti  dall'attrice,  siti  per  la  maggior parte in
  Piacenza  e  nei  comuni  di Bobbio e Ottone, gravati da contributo
  consortile,  non  sono  assoggettabili  al  contributo  imposto dal
  consorzio.
    La  societa'  attrice  precisava  che  il consorzio suindicato ha
  imposto i contributi sugli immobili situati all'interno del proprio
  comprensorio  in quanto beneficiari di opere di bonifica realizzate
  nel corso degli anni.
    Contestava,   quindi,   la  legittimita'  del  contributo  stesso
  riportandosi  alla  sentenza della Cass. SU. 8960/1996 con la quale
  e'  stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente
  imposti  e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un
  beneficio diretto e specifico agli immobili de quo.
    Si  costituiva  in  giudizio il consorzio convenuto eccependo, in
  via  preliminare,  il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del
  giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda.
    All'udienza   del  21  gennaio  2000  l'avv. Cortimiglia  per  la
  societa'   attrice   dichiarava   di   aderire   all'eccezione   di
  incompetenza  per  materia  proposta  dal  consorzio,  chiedendo la
  concessione  di  un termine per la riassunzione della causa davanti
  al tribunale di Piacenza.
    Si  opponeva l'avv. Nascetti per il consorzio di bonifica facendo
  rilevare  che la previsione di cui all'art. 38 secondo comma c.p.c.
  riguarda  solamente  l'incompetenza territoriale. Chiedeva pertanto
  che  il  giudicante dichiarasse la sua incompetenza per materia con
  statuizione  sulle  spese  a  carico  della  S.a.p.a - Stabilimento
  tipografico di Ernesto Prati & C.
                         Ritenuto in diritto
        quanto   al   difetto  di  giurisdizione  del  giudice  adito
  l'attrice,   contestando   l'esistenza   del   presupposto  per  la
  partecipazione  alle  spese  consortili, afferma per cio' stesso la
  giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);
        quanto   alla   fondatezza   nel  merito  della  domanda,  la
  giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio
  abbiano  dato  origine  ad un beneficio concreto e diretto a favore
  dell'immobile gravato da contributo consortile;
        quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di
  competenza del giudice adito la difesa di parte attrice afferma che
  la  competenza  - del giudice ordinario - va attribuita secondo gli
  ordinari  criteri, in applicazione dei principi fissati anche dalla
  Corte costituzionale con sentenza del 26 febbraio 1998, n. 26.

    Per  contro,  la  difesa  del consorzio di bonifica precisa che i
  consorzi  di  bonifica  sono  persone giuridiche pubbliche (art. 59
  r.d. n. 215/1933).
    Ed  e'  proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d.
  suindicato che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il
  recente  indirizzo  giurisprudenziale  della  Corte  di  cassazione
  (Cass.  S.U.  9493  del  23  settembre 1998 e altre) afferma che il
  contributo ha natura di tributo, con conseguente attribuzione delle
  relative  controversie  alla  competenza  del  tribunale  ex art. 9
  c.p.c.
    Ma  a  tale  proposito  bisogna  ricordare  che  la  stessa Corte
  costituzionale  ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non
  tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).
    Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza
  326/1988   la  Corte  costituzionale  rileva  nella  struttura  dei
  consorzi  fa  si' che, nonostante la qualifica di persona giuridica
  pubblica   ...   i   consorzi   restino   "espressione,   sia  pure
  legislativamente  disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi
  dei  proprietari  dei fondi coinvolti nella attivita' di bonifica o
  che da essa traggono beneficio".
    La  natura  di  persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi
  non  appare  quindi  sufficiente a qualificare necessariamente come
  tributi le relative entrate.
    La  stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31
  marzo  2000,  insegna  che  l'attribuzione  delle  controversie  al
  tribunale   puo'   essere   fatta   "soltanto   a   seguito   della
  qualificazione  dell'oggetto  della  controversia,  che va peraltro
  definito    in   base   alle   diverse   norme   che   disciplinano
  specificatamente l'entrata pubblica in contestazione".
    A  parere  di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare
  questione di costituzionalita' dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d.
  215/1933,  in  relazione  all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai
  fini  della  decisione  della questione pregiudiziale (incompetenza
  del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica
  Bacini Tidone Trebbia:
        quanto  alla  norma di cui all'art. 59, perche' prevedendo la
  pubblicizzazione  dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla
  Costituzione,  appare  in  contrasto  con  l'art. 2  Cost.,  con il
  principio   secondo   il   quale   e'  necessario  "assecondare  le
  aspirazioni   di   quelle   figure   soggettive  sorte  nell'ambito
  dell'autonomia   privata,   di  vedersi  riconosciuta  l'originaria
  natura",  secondo  una "esigenza imposta dal principio pluralistico
  che  ispira  nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte
  cost. 396/1998);
        quanto al disposto dell'art. 21, r.d. 215/1933 perche' con il
  riconoscere  all'esazione  dei  contributi i privilegi dell'imposta
  fondiaria  e  con  il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte
  dirette,  pare estendere ai contributi consortili la natura propria
  dei  tributi,  con competenza per materia del tribunale a conoscere
  delle  relative  controversie, attuando conseguentemente una deroga
  ai  generali  criteri  di  riparto di competenza, con disparita' di
  trattamento,  non  giustificato  da  alcun  apprezzabile  interesse
  pubblico  (trattandosi  di  rapporti  di  natura non tributaria, ai
  quali  e'  estranea  la  finalita'  di  assicurare le entrate dello
  Stato),  tra  coloro  che azionano pretese di natura non tributaria
  nei  confronti  dei  consorzi  di  bonifica  e  coloro che azionano
  pretese - di natura parimenti non tributaria - o, piu' in generale,
  pretese  di  pari  valore,  ma  in confronto di altri soggetti, con
  violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.