IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile RG. n. 113/1998, promossa da stabilimento tipografico di Ernesto Prati & C. S.a.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. A. Cortimiglia, con studio in Piacenza, via Gregorio X n. 42 contro consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti Gian Paolo Nascetti e Alessandro Miglioli e presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, via Vescovado 3, elettivamente domiciliato, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili. Osservato in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 1998, la societa' attrice conveniva in giudizio il consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire dichiarare e accertare che gli immobili posseduti dall'attrice, siti per la maggior parte in Piacenza e nei comuni di Bobbio e Ottone, gravati da contributo consortile, non sono assoggettabili al contributo imposto dal consorzio. La societa' attrice precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sugli immobili situati all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiari di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni. Contestava, quindi, la legittimita' del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. SU. 8960/1996 con la quale e' stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico agli immobili de quo. Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda. All'udienza del 21 gennaio 2000 l'avv. Cortimiglia per la societa' attrice dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per materia proposta dal consorzio, chiedendo la concessione di un termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Piacenza. Si opponeva l'avv. Nascetti per il consorzio di bonifica facendo rilevare che la previsione di cui all'art. 38 secondo comma c.p.c. riguarda solamente l'incompetenza territoriale. Chiedeva pertanto che il giudicante dichiarasse la sua incompetenza per materia con statuizione sulle spese a carico della S.a.p.a - Stabilimento tipografico di Ernesto Prati & C. Ritenuto in diritto quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito l'attrice, contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per cio' stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986); quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine ad un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile; quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di competenza del giudice adito la difesa di parte attrice afferma che la competenza - del giudice ordinario - va attribuita secondo gli ordinari criteri, in applicazione dei principi fissati anche dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 febbraio 1998, n. 26. Per contro, la difesa del consorzio di bonifica precisa che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche (art. 59 r.d. n. 215/1933). Ed e' proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d. suindicato che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. 9493 del 23 settembre 1998 e altre) afferma che il contributo ha natura di tributo, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c. Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998). Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa si' che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica ... i consorzi restino "espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attivita' di bonifica o che da essa traggono beneficio". La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate. La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale puo' essere fatta "soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione". A parere di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione della questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia: quanto alla norma di cui all'art. 59, perche' prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale e' necessario "assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura", secondo una "esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte cost. 396/1998); quanto al disposto dell'art. 21, r.d. 215/1933 perche' con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparita' di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali e' estranea la finalita' di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese - di natura parimenti non tributaria - o, piu' in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.